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 17 Lug. 2020 



 

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 il [**decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=s1xWEuf1xb6FklLxsZ2cEw__.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&atto.codiceRedazionale=20G00093&elenco30giorni=false). Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, attua la direttiva (UE) 2018/2002 e modifica il decreto legislativo 04/07/2014, n. 102 e il decreto legislativo 30/05/2008, n. 115.

Tra le principali novità contenute nel provvedimento si trova, tra l’altro, l’estensione dell’obbligo di **risparmio energetico** al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 così come lo stanziamento di risorse del **Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della [Pubblica Amministrazione](/mercati/pubblica-amministrazione "Pubblica Amministrazione") Centrale (PREPAC**) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2; il provvedimento integra inoltre le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.

Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico tra le aziende, viene anche prevista l’eliminazione dell’esenzione dalla **diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001**, giudicati non rilevanti ai fini energetici con l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse.

Infine, sul fronte delle risorse il provvedimento prevede la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’[**efficienza energetica**](/servizi-energetici/servizio-energia "Servizio energia").

A cura di [www.e-gazette.it](http://www.e-gazette.it)