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 09 Set. 2016 



 

 

 

Il ministero dello Sviluppo economico ha adottato il [decreto ](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-18&atto.codiceRedazionale=16A06005&elenco30giorni=true,)che definisce condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore **valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento**. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il decreto in attuazione del comma 11-quinquies dell'art. 38 dello Sblocca Italia (decreto-legge n. 133/2014), stabilisce condizioni e modalità per il riconoscimento, nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della **riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali**, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. Possono accedere alla maggiore valorizzazione gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014, che alimentano siti industriali o artigianali.  
Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal decreto i seguenti interventi di conversione: interventi su **impianti a bioliquidi già cogenerativi**, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione; interventi su **impianti a bioliquidi non cogenerativi**, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto in cogenerativo; interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile. Per l'impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019.

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